Sanzioni amministrative: calcola qui i termini per pagamento ed impugnazioni

13.03.2017

Quando si riceve una sanzione amministrativa, la cosiddetta "multa", per una violazione del Codice della Strada, ricorrendone i presupposti, è possibile impugnare la sanzione presentando ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace competente per il luogo in cui è avvenuta la violazione.

Ricorso al Prefetto

La possibilità di presentare ricorso al Prefetto è prevista dall' art. 203 del Codice della Strada. Nel caso in cui il Prefetto accolga il ricorso emetterà un'apposita ordinanza di archiviazione. Qualora invece il ricorso venisse rigettato il Prefetto emetterà un'ordinanza di ingiunzione di pagamento per un importo non inferiore al doppio della sanzione minima prevista per la violazione; tale somma dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Il provvedimento di rigetto del ricorso e l'ingiunzione di pagamento devono essere notificati all'interessato entro 150 giorni. L'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto è comunque impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di Pace.

Il ricorso può essere redatto in carta semplice, l'importante è indicare sempre il numero e la data del verbale di violazione.

Il ricorso può essere recapitato al Prefetto, senza il pagamento di diritti e/o imposte, con raccomandata A.R., PEC, mediante consegna al Comando di Polizia Municipale o direttamente presso gli sportelli abilitati.

Il ricorso non può essere presentato qualora si sia già effettuato il pagamento in misura ridotta oppure si sia richiesto il versamento rateale secondo quanto previsto dall' art. 202 bis.

Ricorso dinanzi al Giudice di Pace

Il ricorso al Giudice di Pace non è consentito nel caso in cui sia già stato effettuato il pagamento in misura ridotta o quando si è richiesta la rateazione del pagamento.

Il ricorso, sia in prima istanza che in seguito a impugnazione dell'ordinanza di rigetto del Prefetto, deve essere presentato alla cancelleria del Giudice di Pace personalmente o mediante raccomandata A.R.

All'udienza il Giudice può pronunciarsi subito nel merito oppure trattenere la sentenza in decisione, nel qual caso occorrerà attendere la comunicazione dell'esito da parte della cancelleria.

Nel caso in cui il ricorso venga respinto il G.d.P. stabilirà nella sentenza l'importo della sanzione con l'ingiunzione di pagare la somma entro 30 giorni dalla notifica.

La notifica viene effettuata dall'Amministrazione che indicherà termini e modalità di pagamento così come stabilito dall'organo accertatore.

Poiché si tratta di un procedimento civile è previsto il versamento del contributo unificato che dipende dal valore della causa. Per le sanzioni di importo fino a € 1.100,00 il contributo è pari ad € 43,00. Il contributo sale ad € 237,00 per le controversie di valore non determinabile come ad esempio il ricorso contro la sospensione della patente. Inoltre, sopra € 1.033,00 è dovuta anche la marca da bollo da € 27,00.

Termini per presentare il ricorso avverso le sanzioni amministrative

Vi sono dei termini precisi per la presentazione del ricorso ovvero 60 giorni per il ricorso al Prefetto e 30 giorni per il ricorso dinanzi al Giudice di Pace.

A prescindere dalle modalità di presentazione del ricorso è necessario tenere in considerazione:

a) la data di contestazione: è la data in cui l'organo che accerta la violazione redige il verbale e lo consegna direttamente al trasgressore;

b) la data di notifica: è la data in cui si riceve la notifica della contravvenzione (generalmente tramite raccomandata A.R.).

Termini per il pagamento della sanzione amministrativa

L' art. 202 del codice della strada consente il pagamento della sanzione in misura ridotta, ossia pari al minimo edittale previsto per la violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica.

Nei verbali l'importo da versare in misura ridotta è generalmente indicato nel riquadro "Modalità di Estinzione" oppure preceduto dalla dicitura "E' ammesso il pagamento in misura ridotta..." assieme agli estremi del bollettino postale, della Tesoreria o della banca.

Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi oppure si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altra documentazione che in base alle norme vigenti deve portare con sé o in altri casi previsti dai commi 3 e 3-bis dell' art. 202.

Trascorso tale termine, la cifra dovuta sarà pari alla metà del massimo della sanzione edittale più le spese di procedimento e notifica ( art. 203, comma 3, del Codice della Strada).

Generalmente il massimo edittale è riportato nel verbale e i due importi (sanzione pari alla metà del massimo e spese di notifica) sono indicati sul verbale separatamente.

E' possibile altresì pagare la multa con una riduzione del 30% entro 5 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione (art. 202 secondo capoverso).