Modifica e revoca del diritto all'assegno di mantenimento

13.03.2017

La ratio dell'assegno di mantenimento è quella di tutelare i figli e il coniuge economicamente più debole di fronte agli squilibri causati dalla separazione e dal divorzio, garantendo la prosecuzione di quei doveri assistenziali e solidaristici nascenti dal matrimonio attraverso il ripristino delle condizioni economiche e del tenore di vita esistente prima della cessazione del rapporto coniugale. 
L'assegno di mantenimento non è immutabile nel tempo, ma, al variare delle condizioni che secondo la legge fanno sorgere il relativo diritto, può essere modificato o revocato. 

Riguardo alla prole, è pacifico che l'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento permane, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, fino al raggiungimento di un'autosufficienza economica tale da poter provvedere da soli alle proprie esigenze di vita, con la percezione "di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato"(Cass. n. 20137/2013). 

Sul punto, è costante l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale il genitore che deduca la cessazione del diritto all'assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, debba provare che la mancata autosufficienza derivi dall'inerzia o dalla negligenza dello stesso ovvero dipenda da fatto a lui imputabile, mentre non rileva, ai fini dell'esclusione dell'assegno, la costituzione di un nucleo familiare, salvo che non si tratti "di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente" (Cass. n. 1830/2011).

Ai sensi dell'art. 151, 2 comma c.c., il giudice può addebitare la separazione ad uno dei coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, purchè si tratti di violazioni tali "da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole" (violazioni di diritti della personalità del coniuge; violazione degli obblighi di fedeltà, coabitazione, assistenza e collaborazione, ecc.) . 
L'effetto principale della pronuncia di addebito è la perdita del diritto all'assegno di mantenimento ex art. 156, 1° comma, c.c. (oltre alla perdita dei diritti successori nei confronti dell'altro coniuge). Tuttavia, il coniuge a cui viene addebitata la separazione conserva l'obbligo di mantenere l'altro coniuge e i figli, e, ove ne ricorrano i presupposti, ha diritto al versamento degli alimenti ex art. 433 e seguenti del codice civile


Il diritto del coniuge "economicamente debole" di ricevere dall'altro quanto necessario al proprio mantenimento, è basato sul presupposto della mancanza di adeguati redditi propri, intendendo pertanto non solo l'assenza di alcun tipo di reddito, ma anche la titolarità di redditi che non consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui lo stesso ha goduto in costanza di matrimonio.

Non possono considerarsi redditi, gli aiuti da parte dei familiari (regali, donazioni), poiché sugli stessi il coniuge non può fare affidamento costante né avanzare pretese. L'assegno può venir meno ove il coniuge beneficiario acquisti, iure hereditatis, la proprietà o la comproprietà di un immobile o comunque un'eredità consistente, tale da assicurare un miglioramento economico che possa garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio (Cass. n. 932/2014; n. 18367/2006), mentre un'eredità di modesto valore "non altera l'equilibrio raggiunto con la determinazione dell'assegno" (Cass. n. 20408/2011).


In giurisprudenza è pacifico che l'eventuale costituzione di una nuova famiglia, anche di fatto, ivi compresa la presenza di figli nati da tale unione, da parte del coniuge, separato o divorziato, tenuto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, non legittima di per sé l'esonero dell'obbligo nei confronti dei figli né dell'ex coniuge, poiché espressione di una libera scelta che lascia inalterata la consistenza degli obblighi determinati in sede di separazione o divorzio (Cass. n. 12212/2001), potendo semmai influire sulla modifica del valore dell'assegno in base al miglioramento o al peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 24056/2006). 
Per contro, invece, quando a costituire un nuovo nucleo familiare è l'avente diritto all'assegno di mantenimento, assume rilievo non solo la circostanza del passaggio a nuove nozze che determina la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e di quello divorzile, ma anche la mera convivenza, posto che la situazione modifica la condizione personale dell'ex coniuge. 
Ovviamente, deve trattarsi di una relazione avente i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità.


L'assegno di mantenimento si estingue nel momento della morte di colui che è obbligato a versarlo. Tuttavia, l'avente diritto può ottenere una quota dell'eredità proporzionale alla somma percepita con l'assegno periodico, da quantificarsi sulla base del quantum ricevuto sino al momento della morte, dell'entità del bisogno, della consistenza dell'eredità e del numero e delle condizioni economiche degli eredi. Anche il coniuge divorziato percettore dell'assegno divorzile, pur perdendo in ragione del divorzio stesso i diritti successori nei confronti dell'altro coniuge, può rivalersi sull'eredità dell'ex compagno scomparso, avendo diritto a percepire un "assegno successorio" a carico dell'eredità (tenuto conto dell'importo dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale La pensione di reversibilità e delle sostanze ereditarie e salvo che il coniuge non abbia ricevuto la corresponsione in unica soluzione, poiché in tal caso non ne ha diritto).


Il mantenimento non viene meno automaticamente con il sopravvenire dei fatti estintivi dell'obbligo, ma in seguito all'intervento dell'autorità giudiziaria con l'emanazione di una sentenza che accerta l'estinzione dell'obbligazione (ex art. 710 c.p.c.) o che omologa le modifiche effettuate dai coniugi. 

Il coniuge obbligato, pertanto, non può arbitrariamente interrompere il versamento dell'assegno di mantenimento, potendo incorrere nelle sanzioni previste per il mancato adempimento (Cass. n. 23441/2013), poiché il diritto a percepire l'assegno da parte di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, "conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modificazione di tali provvedimenti, essendo del tutto irrilevante il momento in cui - di fatto - sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dello stesso assegno, con la conseguenza, che gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire non già al momento dell'accadimento innovativo, ma alla data della domanda di modificazione" (Cass. n. 19589/2011).