Lesioni personali stradali
Il reato di lesioni personali stradali, previsto e punito dall'art. 590 bis del Codice Penale, punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno, per le lesioni gravi, e da uno a tre anni, per le lesioni gravissime, chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
La
pena prevista per l'ipotesi base è poi aggravata in una serie di
ipotesi che vanno dall'aver commesso il fatto in stato di ebbrezza
alcoolica o in stato di intossicazione dovuta all'assunzione di
stupefacenti o ancora per aver perpetrato il reato ponendo in essere
violazioni particolarmente significative di norme di comportamento
previste dal Codice della Strada.
Nel dettaglio, rispetto all'ipotesi base, la pena prevista è aumentata, prevedendosi la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni, per le lesioni gravi, e da due a quattro anni, per le lesioni gravissime, qualora le lesioni siano state provocate:
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guidando in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l (c.d. ebbrezza media);
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guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
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procedendo in una strada di centro urbano (intendendosi per tali strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, itinerari ciclopedonali, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del Codice della strada) ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane (intendendosi per tali autostrade, strade extraurbane principali e strade extraurbane secondarie, secondo le definizioni di cui alla menzionata norma del Codice della Strada) ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
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attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano;
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a seguito di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
La pena è poi ulteriormente aumentata (prevedendosi la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime) laddove il fatto sia commesso:
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guidando in stato di c.d. ebbrezza grave (tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l);
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guidando in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti;
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dal conducente, che eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose, ovvero conduca comunque un autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o un autobus o un autoarticolato o un autosnodato, che si trovi a guidare in stato di ebbrezza media (tasso alcolemico accertato superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l).
E' sancito altresì l'aumento di pena, rispetto alle ipotesi analizzate in precedenza, se il fatto:
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è commesso da persona non munita di patente di guida, o con patente sospesa o revocata;
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è commesso dal proprietario del veicolo e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria;
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è commesso da conducente che, dopo la commissione del fatto stesso, si dia alla fuga (in tal caso la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni; tale fattispecie trova specifica applicazione in caso di fuga del conducente dal luogo di un incidente che abbia causato ad altri lesioni gravi o gravissime, mentre nel caso di lesioni lievi o lievissime si applica l'art. 189comma 6 del Codice della Strada; concorrerà invece con la fattispecie de qua il delitto di omissione di soccorso stradale di cui all'art. 189 comma 7, che punisce l'inottemperanza all'obbligo di prestare soccorso - da parte di chi abbia dato causa, anche parziale, ad un sinistro con danno alle persone - a coloro che siano rimasti feriti nell'incidente).
Qualora risulti che l'evento non sia conseguenza esclusiva dell'azione o dell'omissione del colpevole, e quindi sia in parte addebitabile anche alla responsabilità della persona che dall'incidente ha riportato lesioni, la pena è diminuita fino alla metà.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) viene disposta la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, e ciò anche allorché sia concessa la sospensione condizionale della pena.
L'interessato non può conseguire una nuovo titolo abilitativo alla guida prima che siano trascorsi cinque anni. Termine raddoppiato qualora il soggetto sia stato precedentemente condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza media o grave (ex art. 186 comma 2 lett. b) e c) del Codice della Strada) o di guida in stato di alterazione per l'assunzione di stupefacenti (ex art. 187 del Codice della Strada). Ulteriore aumento (sino a 12 anni) è contemplato laddove, non ottemperando all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone eventualmente ferite, come prescrive l'art. 189 del Codice della Strada, ci si sia dati alla fuga.
Con la riforma, viene previsto anche l'arresto facoltativo in flagranza di reato, ai sensi dell'art. 381 comma 2 c.p.p., al quale viene aggiunta la lettera m-quinquies) che prevede appunto tale possibilità da parte della polizia giudiziaria relativamente a tutte le ipotesi aggravate di lesioni personali stradali.
Il conducente che, invece, si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non potrà essere assoggettato alla misura in questione (cfr. nuovo art. 189 comma 8 del Codice della Strada).
Se il conducente responsabile rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, può essere disposto il prelievo coattivo di campioni biologici. Il decreto d'urgenza che dispone gli esami può essere adottato dal Pubblico Ministero anche oralmente ma deve essere poi ratificato per iscritto, e trasmesso entro 48 ore al G.I.P. Per la convalida che deve intervenire nelle successive 48 ore.
Laddove, eccezionalmente, non sia possibile ottenere tempestivamente il decreto del P.M. Gli Ufficiali di P.G. possono procedere direttamente, mediante accompagnamento dell'indagato presso la struttura sanitaria pubblica più vicina, con obbligo di avvisare il difensore il quale ha facoltà di assistervi.
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