La violazione degli obblighi di assistenza familiare

14.06.2017

Ai sensi dell'articolo 570 del Codice Penale "chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa € 103 a € 1.032.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge."

L'articolo 570 del codice penale, una delle norme che, per la sua formulazione, è tra le più antiquate del sistema penale, punisce almeno tre differenti comportamenti, distinti in:

- Abbandono del domicilio domestico (o "abbandono del tetto coniugale") sottraendosi agli obblighi di assistenza familiare;

- Malversazione o dilapidazione dei beni del minore o del coniuge;

- Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti d'età minore o al coniuge (non separato per sua colpa).

Secondo l'interpretazione tradizionale, lo scopo della norma è di colpire con la sanzione penale colui che si sottrae ai doveri di solidarietà, sinteticamente definiti "di assistenza familiare", che discendono dall'assunzione del ruolo di genitore o dallo status di coniuge.

L'art. 570 c.p. ha un ambito di applicazione più ampio, ma il comportamento più diffuso nella prassi è quello di chi si sottrae agli obblighi di natura economica derivanti dalla condizione di genitore: in particolare, il legislatore penale punisce chi, come sopra accennato, malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge ma soprattutto (ed è la fattispecie di gran lunga più frequente) chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro.

I mezzi di sussistenza sono gli strumenti destinati a far fronte alle esigenze minime di vita (per esempio: cibo, alloggio, riscaldamento) di coloro che ne hanno diritto, strumenti che non vanno confusi, almeno concettualmente, con il mantenimento e con il relativo assegno, disposto nel giudizio civile in applicazione degli artt. 155 e 156 cod. civ.

La legge del 2006 sul cosiddetto affido condiviso ha tuttavia introdotto un nuovo reato che, senza abolire l'art. 570 c.p., ha profondamente inciso sulla materia: l'art. 3 della legge n. 54/2006 infatti punisce (con le stesse pene previste dall'art. 570 c.p.) la "violazione degli obblighi di natura economica", ossia quegli obblighi che conseguono alla decisione del giudice civile che fissa a carico di uno dei genitori il contributo per il mantenimento dei figli.

A differenza di quanto disposto nell'art. 570 c.p., dove la condotta pregiudizievole consiste nel far mancare i mezzi di sussistenza a chi versa in stato di bisogno, la norma introdotta con la legge del 2006 punisce il semplice mancato versamento della somma stabilita dal giudice in favore dei figli, togliendo di fatto ogni valutazione in merito alla sussistenza o meno dello stato di bisogno. Pertanto, la semplice mancata corresponsione dell'assegno disposto in sede civile determinerà la commissione del reato.

Il reato introdotto dalla legge n. 54/2006, orientato alla tutela della prole, è sempre procedibile d'ufficio. Il reato previsto dall'art. 570 c.p. è procedibile d'ufficio solo se commesso in danno di minori; negli altri casi è invece necessaria la querela della persona offesa, che può essere sporta con l'ausilio di un legale oppure direttamente in Questura o ad una Stazione dei Carabinieri.

Domande e Risposte sulla Violazione degli Obblighi di Assistenza Familiare

Chi è senza lavoro, e quindi senza stipendio, risponde del reato?

Colui che è privo di redditi da lavoro non va esente da responsabilità penale, essendo chiamato ad adempiere a un dovere di solidarietà. E' scusabile soltanto chi versa in una situazione di incapacità temporanea, dovuta a circostanze eccezionali e non da lui causate.

Il reato previsto dall'art. 570 c.p. viene commesso anche se al mantenimento dei figli provvede l'altro coniuge?

Sì. Secondo la più diffusa interpretazione, la semplice circostanza che l'altro genitore o altri parenti provvedano al mantenimento non esime dal dovere di assistenza familiare, che segue al fatto di essere genitore.

I mezzi di sussistenza corrispondono all'assegno di mantenimento?

No. Il contributo di mantenimento si ricollega, per lo più, al tenore di vita di chi ne beneficia, mentre i mezzi di sussistenza previsti dall'art. 570 c.p. coincidono con quanto occorre a soddisfare le esigenze minime dell'avente diritto.

Chi ha diritto alla corresponsione dei mezzi di sussistenza secondo la legge penale ?

I beneficiari sono soltanto le figure familiari più vicine. Infatti secondo l'art. 570 c.p. commette il reato di violazione degli obbighi di assistenza familiare colui che non provvede a fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori, ai figli inabili al lavoro, ai genitori e al coniuge.

Chi non provvede a versare il contributo di mantenimento disposto dal giudice in favore dei figli commette un reato?

Si. La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli è penalmente rilevante per effetto dell'art. 3 legge n. 54/2006 -che trova applicazione per la prole di genitori separati oppure per i figli naturali nati da unioni di fatto o convivenze more uxorio- e per effetto dell'art. 12sexies legge n. 898/1970 che opera qualora il genitore obbligato non versi l'assegno determinato dal giudice in sede di divorzio. A queste due ipotesi di reato va aggiunta, ovviamente, anche la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza prevista dal codice penale (art. 570) che opererà nelle situazioni in cui, omettendo il versamento disposto dal giudice, si venga meno anche al più stringente dovere di fornire strumenti minimi di sussistenza al minore in stato di bisogno.

Anche chi non è sposato né divorziato può commettere reato se non provvede a versare l'assegno di mantenimento per i figli?

Si. L'obbligo di mantenimento dei figli e, soprattutto, di corrispondere loro i mezzi di sussistenza, segue al solo fatto di essere genitore, a prescindere dal matrimonio.

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