La violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

29.03.2018

Con il decreto n. 21/2018, a partire dal 6 aprile verrà introdotta nel codice penale una nuova fattispecie di reato (art. 570 bis c.p.), ovvero la violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche nel caso in cui siano intervenuti il divorzio oppure la separazione.

La nuova fattispecie seguirà l'attuale art. 570 c.p., disposizione che regola la violazione degli obblighi di assistenza familiare, con la quale il legislatore abbia inteso tutelare i rapporti interpersonali intercorrenti all'interno di un nucleo familiare. 

L'art. 570 c.p. prevede diverse fattispecie infatti:

  • punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1032 euro "chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge";

  • punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa da 103 euro a 1032 euro chi "malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge" e chi "fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa".

Ad oggi la violazione degli obblighi di assistenza familiare è altresì disciplinata dall'art. 12 sexies Legge n. 898/1970, la quale punisce l'omesso versamento, da parte dell'obbligato, dell'assegno dovuto al coniuge divorziato in forza di un provvedimento giudiziario, nonché dall'art. 3 della legge n. 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento) secondo cui, in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applicherà il citato art. 12 sexies.

Il decreto n. 21/2018, per ovviare a problemi interpretativi e giurisprudenziali delle norme sopra citate, oltre all'introduzione dell'art. 570 bis c.p., stabilisce l'abrogazione dell'art. 12 sexies della legge n. 898/1970 nonché dell'art. 3 della legge n. 54/2006.

La nuova fattispecie criminosa, infatti, dispone espressamente che le pene previste dall'articolo 570 c.p. si applicheranno anche al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero che violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.