Indennità di accompagnamento: condizioni e requisiti per averne diritto.

13.12.2017

L'indennità di accompagnamento è un sostegno economico statale corrisposto dall'INPS, istituito con L. 18/1980 (modificata dall'art. 1 L. 508/1988).

Hanno diritto a questo beneficio coloro i quali hanno ottenuto il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente al 100%, che sia stata accertata dalla competente commissione sanitaria in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • la totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche;
  • l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (da intendersi la persona invalida impossibilitata o incapace di camminare o che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetta da forme neuropsichiche);
  • oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua.

L'indennità di accompagnamento spetta altresì:

  • ai ciechi civili assoluti;
  • alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o ad altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (in base alle Sentenza della Cassazione n. 1705 del 1999 e del 27 maggio 2004, n. 10212). Il diritto al beneficio può essere riconosciuto anche per periodi molto brevi (inferiori al mese);
  • ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua;
  • alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down;
  • alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza";
  • a coloro che hanno compiuto 65 anni di età. Il diritto all'indennità è, però, subordinato alla condizione che la persona abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.

Le persone che si trovano in una delle condizione indicate sopra per vedersi riconosciuta la prestazione INPS devono, inoltre, presentare i seguenti requisiti:

  • essere cittadini italiani o cittadini Ue, o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo o di almeno un anno (come previsto dalle sentenze della Corte Costituzionale). In tutti i casi presentati, il cittadino deve avere la residenza in Italia;
  • non essere ricoverati in reparti di lunga degenza o riabilitativi di strutture sanitarie (intese come istituti o case di riposo) con retta a carico dello Stato o di altro ente pubblico per un tempo pari o superiore a 30 giorni. E' comunque corrisposta nei seguenti casi: 1) durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al corso della malattia; 2) durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese; 3) per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore al mese.

Per poter usufruire del beneficio, non sono previsti limiti di età né di reddito.

L'indennità di accompagnamento non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell'invalido). E' invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Non hanno diritto all'indennità di accompagnamento coloro che percepiscono indennità simili per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ma è possibile scegliere il sussidio più conveniente.

Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'indennità, è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Associazione Sanitaria Locale di residenza, allegando la certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione. In questo caso, la certificazione medica allegata alla richiesta all'Asl deve avere una diagnosi chiara e precisa.

Entro tre mesi, viene comunicata alla persona interessata la data della visita medica per la verifica dei requisiti.

Con la Legge 80/2006 (art.6) lo Stato ha disposto un iter di accertamento accelerato a carico della Commissione medica della Asl in caso di malattia oncologica. La visita di accertamento dovrà essere infatti effettuata entro 15 giorni dalla data della domanda e gli esiti dell'accertamento dovranno essere immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.

Alla fine degli accertamenti medici il verbale definitivo viene inviato al cittadino dall'INPS e se il giudizio finale prevede l'erogazione di provvidenze economiche, il cittadino viene invitato ad inserire online una serie di dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie ecc.). Queste informazioni finiscono nella banca dati INPS e completano il profilo della persona ai fini dell'invalidità civile. Il procedimento si conclude con l'erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti necessari. La corresponsione dell'assegno decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'Asl.

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepiscono l'indennità di accompagnamento sono tenuti a presentare una dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni al fine di mantenere il beneficio.

Nel caso in cui venga negata l'indennità di accompagnamento, avverso il verbale della Commissione Medica che riconosce o meno l'invalidità civile e la relativa indennità di accompagnamento, la persona può presentare ricorso. Chiunque voglia fare ricorso avverso un verbale di invalidità deve obbligatoriamente effettuare un accertamento tecnico preventivo prima di avviare la causa giudiziaria.

L'accertamento medico è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un medico legale dell'INPS. La relazione tecnica redatta dal consulente deve essere trasmessa alle parti (cioè all'INPS e al ricorrente). A quel punto, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l'accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.

Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio. Da quel momento può iniziare l'iter con le udienze e la presentazione delle consulenze di parte.

Il giudizio terminerà con una sentenza inappellabile. 

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