Il difensore d'ufficio

29.08.2017

Per comprendere il ruolo del difensore d'ufficio, occorre tenere in considerazione come nel processo penale la difesa tecnica sia obbligatoria

Il cittadino indagato o imputato di un reato non può scegliere se avere o meno un difensore, ma è obbligato ad averne uno.

Nel caso in cui l'indagato e/o imputato in un procedimento penale non risponda all'invito dell'Autorità giudiziaria di nominare un avvocato di fiducia, quest'ultima ne nomina uno d'ufficio, scelto nell'ambito della lista degli avvocati che esercitano la professione in ambito penalistico e che hanno dato la loro disponibilità ad assumere difese d'ufficio. L'assistito rimane in ogni caso libero di rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia in qualsiasi momento, anche dopo l'assegnazione di quello d'ufficio.

La circostanza che il difensore d'ufficio sia scelto (con una procedura automatizzata) dall'Autorità giudiziaria, anziché dall'interessato, non incide in nessun modo sul diritto alla retribuzione del professionista. Il cittadino che gode della prestazione professionale dell'avvocato d'ufficio ha infatti l'obbligo di pagare i relativi compensi professionali, al pari di quel che accadrebbe se avesse nominato un suo difensore fiduciario.

L'avvocato d'ufficio non è infatti in alcun modo un "avvocato gratuito" ed ha l'unica particolarità di essere stato scelto nell'ambito di un certo procedimento penale dall'Autorità giudiziaria anziché dall'interessato. Anche per il difensore d'ufficio, così come per quello di fiducia, vale la possibilità di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, qualora ve ne siano i requisiti previsti dalla legge.