I furti negli spogliatoi di piscine e palestre: profili di responsabilità
Fenomeno statisticamente assai frequente è quello dei furti consumati all'interno degli spogliatoi delle palestre e delle piscine. Ma chi risponde nel caso in cui un utente, dopo aver pagato il biglietto di ingresso, lascia i propri effetti negli spogliatoi e/o nell'armadietto e questi gli vengono sottratti?
Il più delle volte, in caso di sottrazione dei propri effetti personali, agli utenti è negata ogni forma di risarcimento da parte del gestore delle strutture, e ciò senza alcuna reale motivazione.
Ed infatti colui che paga il biglietto o l'abbonamento stipula con il gestore della struttura un contratto in virtù del quale quest'ultimo non solo è tenuto a consentire l'utilizzo degli impianti, ma con in quale assume anche l'obbligo di custodire i beni depositati dai clienti. Pertanto il gestore dell'impianto è vincolato contrattualmente con il fruitore della piscina o della palestra.
Sulla annosa questione è intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale ha statuito nel senso di ritenere che "l'utilizzo dello spogliatoio di un centro sportivo secondo il corretto intento degli utenti assolve normalmente alla esigenza di ottenere la custodia degli indumenti depositati dai medesimi"(Cass. Civile sez. III n. 11579 dd. 19.05.2009).
La Suprema Corte ha fatto discendere la responsabilità del soggetto proprietario o gestore dell'impianto sportivo, cui accede lo spogliatoio, per la mancata restituzione del bene sottratto, con il correlativo obbligo di risarcirne il danno.
Pare opportuno aggiungere, inoltre, che l'eventuale affissione da parte del gestore della classica comunicazione con la quale, in via meramente semplificativa, "la Direzione declina ogni responsabilità in caso di furto" non ha valenza di sorta e dunque il Gestore sarà tenuto al risarcimento, ad eccezione delle ipotesi in cui il furto sia stato cagionato da una colpa dello stesso derubato (ad esempio nell'ipotesi in cui questi abbia lasciato un oggetto prezioso su di una mensola senza curarsi di metterlo in sicurezza); il furto sia stato cagionato da forza maggiore (ad esempio nel caso di una vera e propria rapina avvenuta nel centro); la rovina del bene sia connessa alla natura dello stesso
All'infuori dei casi di cui sopra, il Gestore dell'impianto è quindi responsabile per le cose lasciate in custodia negli spogliatoi o nelle cassette chiuse durante le ore di frequentazione dei corsi.
Ciò significa che, al di là delle fattispecie tipiche sopra indicate, il Centro dovrà risarcire il derubato per gli eventuali furti avvenuti negli armadietti o anche negli spogliatoi, e ciò dal momento che eventuali comunicazioni dell'opposto tenore letterale all'ingresso del Centro, non hanno alcun valore sotto l'aspetto giuridico.
Per poter ottenere il risarcimento si rende necessario preliminarmente sporgere formale denuncia querela indicando i beni che sono stati sottratti e, successivamente, richiedere formalmente, a mezzo raccomandata A/R, al Gestore della struttura il risarcimento dei danni subiti.