E’ lecito registrare le telefonate? In che modo possono essere utilizzate?

25.10.2017

Con la sentenza n. 47602/2017 del 17 ottobre, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sull'utilizzabilità nel processo della registrazione di un colloquio telefonico, ribadendo che se la registrazione è fatta ad opera di uno dei partecipanti, la stessa è prova documentale di un fatto storicamente avvenuto che può entrare legittimamente nel procedimento a carico di un altro dei partecipanti.

In ogni caso, la natura di prova documentale della predetta registrazione comporta che le sue risultanze vadano valutate come tali, ovverosia accertandone necessariamente la genuinità.

Nel caso di specie, i giudici del merito avevano effettivamente riscontrato l'attendibilità sul piano tecnico delle conversazioni e, precisando la loro utilizzabilità pur trattandosi di copie alla luce dell'assenza di qualsivoglia preclusione all'uso processuale di copie di documenti, le avevano quindi utilizzate per la loro decisione, trovando poi l'avallo della Corte di Cassazione.

La recente pronuncia si pone sulla scia di un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, in forza del quale la registrazione telefonica è divenuta ormai una prova indiscutibilmente legittima.

Va però evidenziata la sussistenza di alcuni limiti, ricordati recentemente dalla Cassazione con la sentenza numero 5259/2017, la quale ha precisato che per poter utilizzare come fonte di prova la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica è necessario che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta né che essa abbia avuto il tenore risultante dal nastro, che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite e che almeno una delle parti sia parte in causa.

Per l'effetto, si può affermare che la registrazione di una telefonata all'insaputa dell'interlocutore è del tutto legale anche senza l'autorizzazione preventiva da parte del giudice o della polizia, e anche se la conversazione attenga a fatti personali e riservati, purché sussistono i requisiti sopra citati.

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