Cosa fare se si è vittima di stalking

05.06.2017

Se sei vittima di stalking —ossia di atti persecutori tali da farti temere per la tua incolumità fisica o per quella di un tuo caro, o da comportarti uno stato di paura e di ansia tale da farti cambiare le abitudini di vita— puoi presentare querela o, in alternativa, presentare richiesta del cosiddetto ammonimento del Questore


Nel codice penale non si trova la parola stalking, che è un inglesismo, ma piuttosto quella di atti persecutori, ma la sostanza è la stessa. Si tratta di un insieme di condotte oppressive, sotto forma di minacce, molestie, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore. Non esistono situazioni "tipiche" che fanno scattare lo stalking: anche se, di norma, si tratta sempre di un delitto a sfondo sentimentale, ben potrebbe aversi stalking anche da parte di un vicino del condominio o di un collega di lavoro.

La definizione di stalking la si trova all'art. 612 bis del codice penale: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

In pratica lo stalking si sostanzia in condotte vessatorie di minaccia e molestia che, reiterate nel tempo, minano profondamente la vita della vittima provocandole gravi stati d'ansia, fino a costringerla a mutare le proprie abitudini e stili di vita.

La giurisprudenza ha considerato stalking le condotte più varie quali molestie e minacce di vario tipo, telefonate, anche mute, sms, e-mails, molestie tramite lettere, inseguimenti, pedinamenti, appostamenti sotto casa, il reperimento di informazioni sulla persona e il contatto con coloro che vivono accanto alla vittima, atti vandalici su beni della vittima, murales, invio di fiori o regali, furti della corrispondenza. E' stato altresì individuato il delitto di stalking in casi di estenuanti discussioni e minacce tendenti ad indurre e costringere la persona offesa a riprendere una relazione amorosa, o anche in ipotesi di comportamenti assillanti nelle occasioni di incontro tra ex partner necessari per esercitare il diritto di visita dei figli. Rilevante è altresì la considerazione nei confronti delle nuove tecnologie che possono essere utilizzate in maniera persecutoria o assillante. E' stato così definito stalking anche l'invio continuo di e-mail o l'intromissione in siti quali Facebook o anche divulgare tramite tali mezzi filmati riguardanti la vittima. In astratto è stato anche considerato possibile configurare il reato nel comportamento del genitore che, preoccupato, assilla il figlio con continue telefonate.

Il molestatore è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, che possono aumentare se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata sino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di una persona disabile oppure a mezzo di armi.

In tema di misure a protezione della vittima, può essere disposto:

- la custodia cautelare in carcere;

- il divieto di avvicinamento, ossia di non avvicinarsi fisicamente alla vittima;

- il divieto di comunicazione che consiste nel non avere contatti e non rivolgersi alla persona offesa con la parola o con lo scritto, compreso il divieto di guardare, quando lo sguardo assume la funzione di intimorire o minacciare.

Anche se il primo (e più immediato) mezzo di tutela per la vittima di uno stalking resta la diffida dell'avvocato, che provvede a inviare una lettera al responsabile, intimandogli la cessazione del comportamento illecito, la vittima può far da sé e procedere direttamente a una querela, che deve essere depositata entro sei mesi dal fatto. La remissione della querela può essere solo processuale. Non può essere ritirata la querela (e il reato sarà procedibile d'ufficio) tutte le volte in cui la condotta è posta con minacce gravi o da un soggetto già ammonito dal Questore o nei confronti di un minore o un disabile.

Gli atti verranno trasmessi alla Procura della Repubblica che avvierà le indagini e, all'esito di queste, sussistendo le prove della responsabilità del colpevole, inizierà il vero e proprio procedimento penale. La vittima può costituirsi «parte civile» nel processo penale -necessariamente con un avvocato- per ottenere il risarcimento del danno. Le sue dichiarazioni verranno utilizzate dal giudice come elemento di prova per arrivare alla condanna.

Fino a quando non propone querela, la vittima di stalking può rivolgersi alla polizia affinché trasmetta al Questore la richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

L'ammonimento del Questore consiste quindi in un provvedimento amministrativo con il quale il Questore invita il destinatario «a tenere una condotta conforme alla legge». Si tratta, pertanto, di un provvedimento che, pur incidendo solo in minima misura (rispetto invece alla sanzione del giudice penale) sulla libertà personale dell'ammonito, ha sicuramente una efficacia preventiva.

Questa procedura si articola in tre fasi:

a) la vittima espone i fatti e le azioni poste in essere dallo stalker, indicando eventuali testimoni;

b) il questore, ricevuta la richiesta, assume le necessarie informazioni, anche previa convocazione del presunto stalker;

c) all'esito di questa attività istruttoria, il questore deciderà per il rigetto o per l'accoglimento dell'istanza.

Con l'ammonimento il questore diffida lo stalker ad astenersi dal compiere atti persecutori nei confronti della vittima, invitandolo al rispetto della legge. Qualora il responsabile non si attenga all'invito formulato dall'autorità, questi verrà perseguito penalmente senza bisogno che la vittima presenti querela e, in caso di condanna, vi sarà un aumento di pena.

In caso di molestie telefoniche è possibile registrare le chiamate (anche quelle mute). Anche nel caso in cui non riusciate a registrare le telefonate, esistono comunque dei metodi per risalire all'autore delle telefonate richiedendo i tabulati telefonici. Inoltre è consigliabile tenere un diario per riportare e poter ricordare gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di denuncia, ovvero raccogliere più dati possibili sui fastidi subiti, come ad esempio, conservare eventuali lettere o e-mail a contenuto offensivo o intimidatorio.


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