Conto corrente in comunione dei beni o conto corrente cointestato ai coniugi: cosa c'è da sapere?

12.02.2018

Accade spesso che i coniugi scelgano quale regime patrimoniale la comunione dei beni. Accade non meno frequentemente che i coniugi decidano di aprire un conto corrente cointestato.

Ma cosa succede in caso di separazione, pignoramento o scioglimento della comunione? 

Conto corrente intestato ad un coniuge in comunione dei beni.

Prima dello scioglimento della comunione prevale la tesi secondo cui il saldo relativo alle somme di denaro depositate su conto corrente non cada nella comunione immediata.

Secondo la giurisprudenza, valgono i seguenti principi:

  • con riferimento al denaro personale: il saldo attivo del conto corrente intestato a un coniuge in regime di comunione dei beni (titolarità individuale) nel quale sono confluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, entra a far parte della comunione legale dei beni solo al momento dello scioglimento della comunione stessa, con conseguente sorgere, a partire da tale momento, di una titolarità comune dei coniugi sul saldo stesso. Prima di tale momento, il denaro spetta al coniuge intestatario del conto corrente;
  • i redditi individuali dei coniugi, tanto che si tratti di redditi di capitali, quanto che si tratti di proventi della loro attività separata diventano comuni se non sono stati già consumati al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione.

Coniugi in separazione dei beni e conto cointestato.

Se i coniugi in separazione dei beni hanno un conto corrente personale, esso non viene diviso all'atto dello scioglimento del matrimonio e ciascuno resta proprietario del proprio denaro.

Se, invece i coniugi in separazione dei beni hanno un conto corrente cointestato il denaro ivi depositato si presume di proprietà di entrambi in parti uguali, fatta salva un'eventuale prova contraria.

In tal caso, ciascuno dei due coniugi può prelevare qualsiasi somma senza limiti, anche l'intera giacenza, non potendo l'istituto finanziario frapporre ostacoli. Nei rapporti interni, però, poiché il conto è di proprietà di entrambi i coniugi per quote uguali (50% ciascuno), chi abbia prelevato una somma superiore alla propria metà senza l'autorizzazione dell'altro, è tenuto a restituire a quest'ultimo l'importo eccedente la propria quota.

In caso di separazione, le somme presenti sul conto comune devono essere divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, a meno che uno dei due riesca a dimostrare che il denaro versato, o parte dello stesso, sia di sua proprietà esclusiva. È il caso, ad esempio, del conto alimentato con gli stipendi del marito, il quale abbia preferito cointestare il rapporto anche alla moglie, al fine di consentirle più agilità nelle operazioni di prelievo e utilizzo per gestire le spese per il ménage domestico; in tale ipotesi, al momento della separazione, il marito potrà provare che i soldi, in realtà, sono i propri (magari con un estratto conto) e che l'aver cointestato il rapporto alla moglie è stata solo una scelta di comodità. In tal caso, alla moglie non sarà dovuto alcunché dalla divisione del deposito.

Per scongiurare il pericolo che il coniuge cointestatario, prima dell'emissione della sentenza di separazione, prelevi indebitamente delle somme di denaro dal conto corrente comune, l'altro coniuge può chiedere al giudice il sequestro del conto.

Unica eccezione alle regole illustrate è rappresentata dal cosiddetto denaro personalissimo: esso infatti non rientra mai in comunione e rientra nel patrimonio separato del coniuge, senza possibilità che confluisca nel patrimonio comune, nemmeno nel momento dello scioglimento della comunione. Il coniuge deve però provare la proprietà esclusiva delle somme. Tale è, ad esempio, il denaro che deriva da una pensione o da una eredità, oppure ottenuto per un risarcimento del danno o dalla vendita di uno dei beni personalissimi che non rientrano nella comunione.

La prova può darsi ad esempio presentando documenti che provino l'ordine di accreditamento sul conto.

Creditori e pignoramento

Nel caso in cui uno dei due coniugi sia debitore di terzi e questi aggrediscano il conto corrente con un pignoramento, il problema si pone solo nel caso di conto corrente cointestato: in tal caso, essi potranno pignorare solo la metà del denaro ivi depositato. In tutti gli altri casi (anche se il conto individuale si trova in un regime di comunione dei beni tra coniugi) il pignoramento è pienamente possibile.