Chi mi risarcisce se faccio un incidente in bicicletta?

30.11.2017

Il Codice della strada definisce biciclette i veicoli con 2 ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; nonché le biciclette a pedalata assistita (le cosiddette e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Anche ai ciclisti si applicano le norme del codice della strada, con tutte le prescrizioni su cartelli, sensi unici, divieti di inversione di marcia o passaggio col rosso. Questa precisazione è importante per capire che, se cadi a seguito di uno scontro tra due o più biciclette, si applicano le normali regole sulla responsabilità automobilistica. In pratica, scatta in automatico una presunzione di pari colpa (ossia al 50%), salvo che uno dei due ciclisti non riesca a dimostrare l'integrale responsabilità dell'altro e di aver tenuto una condotta di guida rispettosa delle norme del codice della strada.

Poiché, però, per le biciclette non esiste l'obbligo di assicurazione obbligatoria, una volta accertata le rispettive colpe a pagare dovrà essere direttamente il responsabile.

Quindi, in sintesi, se si cade perché un altro ciclista, ad esempio, ha tagliato la strada o procedendo in eccesso di velocità ha urtato la bicicletta, è necessario prendere i suoi dati, chiedergli un documento e diffidare quest'ultimo a pagarti. Poiché non è un obbligo del conducente fornire i suoi documenti spesso è utile chiamare le forze dell'ordine o un testimone o scattare qualche foto a dimostrazione delle proprie ragioni.

Se si cade dalla bici per colpa di una asperità sulla strada - ad esempio una buca o un sentiero sconnesso - la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata all'ente titolare della strada. Si deve però dimostrare di aver tenuto una condotta di guida prudente e che il pericolo non era né visibile né evitabile pur con una condotta di guida attenta. Tanto più è grande la buca tanto meno è possibile chiedere il risarcimento.

Se, invece, si cade dalla bici per colpa di un'automobile, si può chiedere il risarcimento del danno direttamente all'assicurazione del conducente sempre che si riesca a dimostrare la responsabilità di quest'ultimo. Infatti, nel caso di scontro tra veicoli, si presume che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50%. Pertanto per non essere chiamati a risarcire il danno occorre provare che la responsabilità é tutta dell'altro conducente o in gran parte dell'altro conducente.

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